mercoledì 27 luglio 2016

Violazioni al diritto europeo: le principali recenti decisioni

Con le decisioni sui casi di infrazione, come quelle assunte questo mese e riportate qui di seguito,  la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri per inadempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti della politica dell'UE (cfr. gli allegati I e II), mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a favore dei cittadini e delle imprese.
Le decisioni principali adottate dalla Commissione (comprendenti una lettera di costituzione in mora, 20 pareri motivati e 8 deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea) sono illustrate qui di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre ad archiviare 86 casi in cui le questioni pendenti con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che la Commissione dovesse proseguire ulteriormente nella procedura.
Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione si rinvia al testo integrale del MEMO/12/12. Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni assunte, si rinvia al registro delle decisioni della Commissione sulle procedure di infrazione.
1. Agricoltura e sviluppo rurale
(Per ulteriori informazioni: Daniel Rosario - tel.: +32 229 56185, Clémence Robin – tel.: +32 229 52509)
Parere Motivato
Agricoltura: la Commissione invita la GRECIA ad adeguarsi all'organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore vinicolo
La Commissione europea invita la Grecia ad adeguarsi alle regole dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM) nel settore vinicolo e a rispettare i diritti di associazione, di libero esercizio della professione e di libera impresa stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. I singoli viticoltori dell'isola di Samo, in Grecia, sono attualmente tenuti a far parte di cooperative locali che, a loro volta, devono consegnare l'intera produzione di mosto e di uva all'Unione delle cooperative vinicole di Samo (EOSS; Samos UVC), che ha il diritto esclusivo di produzione e commercializzazione del vino di Samo. Ai singoli viticoltori è inoltre impedita la registrazione quali produttori di vino a denominazione di origina protetta (DOP). La Commissione ritiene che l'obbligo di consegnare tutta la produzione di mosto o uva a un'organizzazione di produttori corrisponde nella realtà a un divieto fatto ai singoli produttori di produrre vino per proprio conto. Le autorità greche violano inoltre l'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento OCM (regolamento (UE) n. 1308/2013) il quale recita "Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione". Dopo aver ricevuto una denuncia circostanziata la Commissione ha inviato, il 26 febbraio 2016, una lettera di costituzione in mora cui le autorità greche hanno risposto il 27 aprile 2016. La Commissione ritiene tuttavia che la risposta non affronti adeguatamente le preoccupazioni espresse e ha deciso di inviare un parere motivato. La Grecia dispone di due mesi per adottare le misure necessarie per porre rimedio alla situazione, altrimenti la Commissione può decidere di deferire la Grecia alla Corte di giustizia dell'UE.
2. Concorrenza
(Per ulteriori informazioni: Ricardo Cardoso - tel.: +32 229 80100, Yizhou Ren – tel.: +32 229 94889)
Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea
Aiuti di Stato: la Commissione deferisce la GRECIA alla Corte di giustizia per il mancato recupero di aiuti di Stato incompatibili da Hellenic Shipyards
La Commissione europea ha deciso di deferire la Grecia alla Corte di giustizia per mancato rispetto di una decisione della Commissione del 2008 che disponeva il recupero degli aiuti di Stato incompatibili concessi a Hellenic Shipyards. Il provvedimento fa seguito a una sentenza della Corte del 2012 che condanna la Grecia per mancata attuazione della decisione. La Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia di irrogare alla Grecia una sanzione della somma forfettaria di circa 6 milioni di EUR. La Commissione ha inoltre chiesto alla Corte di applicare una penale giornaliera di 34 974 EUR a decorrere dal giorno della sentenza fino alla data in cui la Grecia avrà preso tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione della Commissione del 2008. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.

3. Occupazione, affari sociali e inclusione
(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand - tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion - tel.: +32 229 67094)
Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea
Salute e sicurezza: la Commissione deferisce il LUSSEMBURGO alla Corte di giustizia dell’UE per il mancato recepimento della direttiva sull’etichettatura e l'imballaggio nel diritto nazionale
La Commissione europea deferisce il Lussemburgo alla Corte di giustizia dell’UE per la mancata notifica del recepimento della direttiva sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (direttiva 2014/27/UE) nella legislazione nazionale, più di un anno dopo la scadenza stabilita. La suddetta direttiva ha sostituito varie direttive in materia di mercato interno sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze chimiche, allineandole al regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento (CE) n. 1272/2008). Il suddetto regolamento è un regolamento dell'UE entrato in vigore il 20 gennaio 2009 per allineare il sistema UE di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche al sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle Nazioni Unite (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, GHS). Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/27/UE dovevano entrare in vigore entro il 1º giugno 2015 e la Commissione doveva esserne informata immediatamente. La Commissione ha inviato al Lussemburgo una lettera di costituzione in mora e due pareri motivati chiedendo chiarimenti in merito alla situazione; tuttavia le informazioni dettagliate sui prossimi passi della procedura legislativa nazionale volta a recepire la direttiva non sono sufficientemente chiare. Per tale motivo, sulla base della procedura di cui all'articolo 260, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione chiederà alla Corte di giustizia di applicare al Lussemburgo una penale giornaliera di 8 710 EUR fino al completo recepimento della direttiva nella legislazione nazionale. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.
4. Energia
(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)
Pareri motivati
Efficienza energetica: la BULGARIA è invitata ad ottemperare alle disposizioni dell'UE volte a ridurre il consumo energetico degli edifici
La Commissione europea ha inviato alla Bulgaria un parere motivato invitandola a recepire in modo corretto tutte le disposizioni della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (direttiva 2010/31/UE) nel diritto nazionale. In forza di questa direttiva, gli Stati membri sono tenuti a stabilire e applicare requisiti minimi in materia di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti, garantire la certificazione della prestazione energetica degli edifici nonché assicurare l'ispezione regolare dei sistemi di riscaldamento e condizionamento. Da un esame dettagliato della legislazione nazionale di recepimento della direttiva è emerso che la Bulgaria era venuta meno all'obbligo di assicurare che i certificati di prestazione energetica venissero sempre rilasciati e consegnati al potenziale acquirente o al locatario di edifici o di unità abitative in vendita, in costruzione o in affitto. La legislazione nazionale contempla inoltre esenzioni ai requisiti di prestazione energetica che non sono previste nella direttiva, oltre a contenere incoerenze nelle disposizioni relative alla frequenza delle ispezioni dei sistemi di riscaldamento. La Commissione chiede pertanto alle autorità bulgare di assicurare la piena ottemperanza a tutte le disposizioni della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici. La Bulgaria dispone di due mesi per comunicare alla Commissione le misure adottate per porre rimedio a tale situazione; in caso contrario la Commissione può decidere di deferire la Bulgaria alla Corte di giustizia dell'UE.
Mercato interno dell'energia: la Commissione sollecita la FRANCIA a conformarsi appieno al terzo pacchetto energia
La Commissione europea ha chiesto formalmente alla Francia di assicurare la corretta attuazione e applicazione della direttiva sull'energia elettrica (direttiva 2009/72/CE). La direttiva rientra nel terzo pacchetto energia e contiene disposizioni fondamentali per consentire il buon funzionamento dei mercati dell'energia, comprese norme per la separazione dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia dai fornitori e produttori di energia, per il rafforzamento dell'indipendenza dei poteri delle autorità nazionali di regolamentazione e per un migliore funzionamento dei mercati al dettaglio a tutto vantaggio dei consumatori. La Commissione ha rilevato che la legislazione francese impedisce alle società diverse dall'operatore nazionale tradizionale dei servizi elettrici di costruire e gestire interconnettori con altri Stati membri dell'UE. Nel febbraio 2015 è stata inviata alla Francia una lettera di costituzione in mora. Poiché non è stata ancora assicurata la conformità alla normativa dell'UE la Commissione invia ora un parere motivato. Lo Stato membro dispone ora di due mesi per comunicare alla Commissione le misure adottate al fine di porre rimedio a tale situazione; in caso contrario la Commissione può decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.
5. Ambiente
(Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)
Deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea
La Commissione deferisce la BULGARIA alla Corte per non avere tutelato a sufficienza le specie avicole a rischio di estinzione
La Commissione europea deferisce la Bulgaria alla Corte di giustizia dell'UE per essere venuta a meno al dovere di tutelare degli habitat unici e importanti specie avicole nel complesso montuoso di Rila. Le autorità bulgare non hanno ampliato la zona classificata quale zona di protezione speciale per assicurare un'adeguata tutela dell'avifauna selvatica a rischio di estinzione. Rila, il più alto complesso montuoso della Bulgaria e della penisola balcanica, è tra le aeree naturalistiche più importanti nella Bulgaria e nell'intera UE per la conservazione di 20 specie avicole vulnerabili. In forza della legislazione dell'UE sulla conservazione degli uccelli selvatici (direttiva 2009/147/CE), gli Stati membri sono tenuti a designare zone di protezione speciale per la conservazione delle specie minacciate di estinzione, di quelle che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat o delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o delle specie che richiedono una particolare attenzione. La Bulgaria ha sinora classificato adeguatamente il 72% della zona quale zona di protezione speciale. Ne sono escluse però parti significative degli habitat di 17 specie di uccelli a rischio di estinzione elencate nell'allegato I della direttiva Uccelli, ponendo così a rischio la conservazione di specie quali la civetta capogrosso (Aegolius funereus) e la civetta nana (Glaucidium passerinum), nonché il picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotos), il picchio tridattilo (Picoudes tridactylus), il francolino di monte (Bonasa bonasia) e il picchio nero (Dryocopus martius). Nonostante la richiesta della Commissione inviata nell'ottobre 2014 di estendere le zone di protezione nel complesso montuoso di Rila, la Bulgaria non ha fatto fronte ai suoi obblighi. La Commissione deferisce pertanto il caso alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.

La Commissione deferisce la REPUBBLICA CECA alla Corte di giustizia a motivo della spedizione di rifiuti tossici in Polonia
La Commissione europea deferisce la Repubblica ceca alla Corte di giustizia dell'UE per non aver ripreso 20 000 tonnellate di rifiuti pericolosi che erano state spedite a Katowice, in Polonia, da un operatore ceco alla fine del 2010 e all'inizio del 2011. Il caso fa parte di una controversia tra due Stati membri, Polonia e Repubblica ceca, sulla classificazione di una spedizione di rifiuti. Le autorità polacche hanno rifiutato di accettare la spedizione perché effettuata in violazione del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti (regolamento (CE) n. 1013/2006). I rifiuti spediti avrebbero dovuto essere oggetto della procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. Essendo avvenuta senza tale notifica, la spedizione è ritenuta una "spedizione illegale" e le autorità ceche dovrebbero adottare le misure necessarie per rimpatriare la spedizione. La Repubblica ceca avrebbe violato le norme dell'UE non adottando le misure prescritte. Le autorità ceche tuttavia hanno rifiutato di riprendere la spedizione sostenendo che il materiale in questione — una miscela di catrami acidi residui della raffinazione del petrolio, polvere di carbone e ossido di calcio — non è un rifiuto, bensì un prodotto registrato in conformità del regolamento REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006). In seguito a una denuncia, la Commissione è intervenuta per risolvere la controversia tra i due Stati membri. Nel novembre 2015 la Commissione ha inviato un parere motivatoalla Repubblica ceca in cui respingeva le argomentazioni di tale Stato membro relative alla classificazione della spedizione quale prodotto, e con cui la sollecitava a riprenderla. Poiché la Repubblica ceca continua a rifiutare di rimpatriare i rifiuti la Commissione ha deferito ora il caso alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.
Pareri motivati
Informazione ambientale: la Commissione chiede alla FINLANDIA di dare attuazione alle norme dell'UE sull'accesso all'informazione ambientale
La Commissione europea sollecita la Finlandia a conformare appieno la sua legislazione nazionale alle norme dell'UE sull'accesso del pubblico all'informazione (in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma) concernente l'ambiente, un obbligo cui doveva ottemperare entro il 14 febbraio 2005. La direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (direttiva 2003/4/CE) conferisce ai cittadini il diritto di sapere qual è lo stato dell'ambiente consentendo loro di partecipare al processo decisionale che incide sulla salute e sulla qualità della vita. Il problema è legato al fatto che l'informazione ambientale in ambito forestale, contenuta nella base dati forestale gestita dal Centro finlandese delle foreste, non è accessibile al pubblico senza che questo debba giustificare una richiesta di informazione. Tuttavia in forza di tale direttiva, l'informazione ambientale deve essere pubblicamente accessibile senza che si debba giustificare la richiesta. Sebbene le autorità finlandesi abbiano accettato di modificare la propria legislazione, si è registrato un ritardo significativo nell'adozione della modifica. La Commissione ha pertanto deciso di inviare alla Finlandia un parere motivato. Se la Finlandia non interverrà entro due mesi il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE.
Rifiuti: la Commissione sollecita la CROAZIA a porre in atto le regole dell'UE in materia di rifiuti
La Commissione chiede alla Croazia di rendere la sua legislazione nazionale pienamente conforme alla normativa dell'UE in materia di rifiuti. La direttiva quadro in materia di rifiuti (direttiva 2008/98/CE) intende ridurre al minimo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente. La direttiva si prefigge inoltre di ridurre l'uso delle risorse e si concentra sugli aspetti della prevenzione, del riutilizzo e del riciclaggio, contribuendo così a una economia maggiormente circolare. Dopo aver riscontrato diverse carenze nel recepimento della direttiva da parte della Croazia, la Commissione ha inviato alle autorità croate nell'ottobre 2015 una lettera di costituzione in mora. Permangono tuttavia diverse non-conformità sul piano dell'attuazione, come ad esempio le disposizioni in merito al campo di applicazione della direttiva, i requisiti in materia di permessi per la gestione dei rifiuti, il contenuto del piano di gestione dei rifiuti e del programma di prevenzione dei rifiuti nonché le regole dettagliate sulle ispezioni. La Commissione invia pertanto un parere motivato. La Croazia dispone di due mesi per comunicare alla Commissione le misure adottate al fine di porre rimedio a tali carenze; in caso contrario il caso può essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE.
6. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI
(Per ulteriori informazioni: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maria Sarantopoulou – tel.: +32 229 13740)
Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea
Libera prestazione dei servizi: la Commissione deferisce l'AUSTRIA alla Corte di giustizia dell'UE a motivo di restrizioni imposte ai maestri di sci stranieri
La Commissione europea ha deciso di deferire l'Austria alla Corte di giustizia dell'UE per le restrizioni che certi Länder dell'Austria impongono agli istruttori di sci provenienti da altri paesi dell'UE. La Commissione concorda sul fatto che la professione del maestro di sci richiede una formazione e qualifiche adeguate, ma è giunta alla conclusione che alcuni dei requisiti imposti in Austria costituiscono una discriminazione ingiustificata contro i maestri di sci non austriaci. Nel Land Tirolo, la legislazione vieta ai maestri di sci stranieri di accettare clienti già presenti in Austria, limitando cosi il loro diritto di fornire servizi ai soli clienti che essi accompagnano a partire dal paese in cui ha sede la rispettiva scuola di sci o il maestro di sci. Questa restrizione pone gli istruttori stranieri in una situazione di svantaggio rispetto ai maestri di sci tirolesi che hanno il diritto di accettare clienti senza nessuna restrizione. Queste disposizioni sono contrarie alla normativa dell'UE e non rispettano la libertà di prestazione di servizi di cui all'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Commissione ritiene inoltre che la legislazione sulle scuole di sci nel Land della Stiria sia incompatibile con le norme dell'UE sulla libera circolazione dei lavoratori, sulla libertà di stabilimento e sulla libertà di fornitura di servizi di cui rispettivamente agli articoli 45, 49 e 56 del TFUE, e con la giurisprudenza dell'UE. La Stiria non riconosce certe qualifiche di maestro di sci detenute da istruttori stranieri (come ad esempio il telemark, lo sci paralimpico o lo sci nordico). La Commissione aveva già espresso nel luglio 2014 le sue obiezioni in un parere motivato e, nel giugno 2015, in un parere motivato complementare. Poiché l'Austria non ha reagito adeguatamente a queste obiezioni e non ha adottato misure per porre rimedio alla situazione la Commissione ha deciso di deferire le autorità dell'Austria alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.
Restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro: la Commissione sollecita gli Stati membri a recepire le nuove norme
La Commissione europea ha invitato oggi, con un parere motivato, 8 Stati membri a recepire la direttiva 2014/60/UE concernente i beni culturali, classificati o definiti tali da uno Stato membro, usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'UE. Il traffico illecito di beni culturali è un problema che interessa tutti i paesi dell'UE. La nuova direttiva, che costituisce la rifusione della direttiva 93/7/CEE, intende conciliare il principio fondamentale della libera circolazione delle merci con la protezione del patrimonio nazionale. Essa contribuisce ad affrontare il problema dell'esportazione illegale di beni culturali ed agevola per i paesi dell'UE la possibilità di esigere la restituzione dei tesori nazionali che spesso rivestono importanza per la loro identità nazionale. La direttiva avrebbe dovuto essere recepita nella legislazione nazionale entro il 19 dicembre 2015. Cipro, Finlandia, Francia, Spagna, Lituania, Polonia, Portogallo e Romania non hanno ancora notificato alla Commissione il recepimento completo di questa direttiva nella normativa nazionale. Gli Stati membri hanno ora due mesi di tempo per comunicare alla Commissione il recepimento completo della direttiva; in caso contrario la Commissione può decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell'UE.
7. Giustizia, consumatori e parità di genere
(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand - tel.: +32 229 62253, Melanie Voin - tel.: +32 229 58659)
Parere motivato
Protezione accresciuta per le vittime della violenza domestica: la Commissione sollecita il BELGIO a riconoscere gli ordini di protezione emanati da altri paesi dell'UE
La Commissione ha sollecitato il Belgio ad attuare le norme dell'UE sul riconoscimento degli ordini di protezione emanati in altri Stati membri. Nell'UE si stima che una donna su tre si trovi ad affrontare una situazione di violenza in un momento della propria vita. Dal gennaio 2015, stando alle norme dell'UE, le vittime e le vittime potenziali di reati che già beneficiano nel loro paese di origine dell'ordine di protezione che vieta o limita i contatti dell'aggressore con loro, possono affidarsi a questa protezione quando viaggiano o si spostano in altri Stati membri dell'UE senza dover affrontare procedure complesse per fare riconoscere la loro protezione negli altri Stati membri dell'UE. La direttiva sull'ordine di protezione europeo (direttiva 2011/99/UE) doveva essere recepita nel diritto nazionale entro l'11 gennaio 2015. Sinora il Belgio non ha notificato alla Commissione europea le proprie disposizioni nazionali che attuano questa legislazione dell'UE. Di conseguenza, la Commissione sollecita le autorità belghead attivarsi, a livello sia nazionale che regionale. La Commissione ha pertanto deciso di inviare al Belgio un parere motivato. Se le autorità belghe non agiranno entro due mesi, il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE.
8. Mobilità e trasporti
(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)
Deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea
Trasporto su rotaia: la Commissione deferisce la GRECIA, il LUSSEMBURGO e la ROMANIA alla Corte di giustizia dell'UE per non avere recepito la direttiva che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
In data odierna la Commissione europea ha deciso di deferire la Grecia, il Lussemburgo e la Romania alla Corte di giustizia dell'UE per non aver recepito nel diritto nazionale la direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. La direttiva intende rafforzare il ruolo degli organismi di regolamentazione nazionali nel settore delle ferrovie, in particolare per quanto concerne la loro competenza per le infrastrutture ferroviarie, come scali e stazioni. La direttiva fa obbligo agli Stati membri di basare le loro relazioni con i gestori dell'infrastruttura su contratti pluriennali che definiscano gli obblighi reciproci per quanto concerne la struttura dei pagamenti e la qualità dei servizi infrastrutturali che questi devono fornire alle società ferroviarie. Questa direttiva contiene inoltre disposizioni in materia di trasparenza finanziaria per garantire che le società ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura mantengano e pubblichino contabilità distinte e controllino i flussi finanziari. Gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 16 giugno 2015. Poiché la Grecia, il Lussemburgo e la Romania non l'hanno fatto, la Commissione ha inviato a questi Stati membri, nel luglio 2015, una lettera di costituzione in mora cui ha fatto seguito, nel febbraio 2016, un parere motivato. Considerato che le misure di recepimento nazionali non sono state ancora adottate la Commissione ha deciso di deferire questi Stati membri alla Corte di giustizia dell'UE. Sulla base della procedura di cui all'articolo 260, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione chiederà alla Corte di giustizia di imporre il pagamento di una penale giornaliera alla Grecia, al Lussemburgo e alla Romania fintanto che la direttiva non sia pienamente recepita nella legislazione nazionale. La Commissione propone il pagamento di penali giornaliere di 30 310,80 EUR per la Grecia, 8 710,00 EUR per il Lussemburgo e 29 091,40 EUR per la Romania. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa.
Pareri motivati
Aeroporti: la Commissione chiede alla BULGARIA di assicurare la separazione contabile dell'ente di gestione dell'aeroporto di Sofia
La Commissione europea ha chiesto alla Bulgaria di assicurare la separazione contabile dell'ente di gestione dell'aeroporto di Sofia, in linea con la direttiva 96/67/CE relativa ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'UE. Oltre ad essere l'ente di gestione dell'aeroporto di Sofia, esso espleta anche una serie di attività di supporto in tale aeroporto ed è in particolare un prestatore autorizzato di servizi di assistenza a terra. Tali servizi comprendono ambiti come la manutenzione, la movimentazione del carico e del carburante nonché il check-in, la ristorazione, la movimentazione del bagaglio e i trasporti all'interno dell'aeroporto stesso. L'articolo 4 della direttiva 96/67/CE stabilisce che, se l'ente di gestione di un aeroporto eroga anche servizi di assistenza a terra, esso deve rigorosamente separare la contabilità delle sue attività di assistenza a terra dalla contabilità delle sue altre attività e che tra esse non vi devono essere flussi finanziari. Ciò deve essere controllato da un verificatore indipendente. Obiettivo della separazione contabile e del divieto di flussi finanziari è evitare il sovvenzionamento incrociato dell'attività di assistenza a terra dell'ente di gestione dell'aeroporto. Ciò serve ad assicurare condizioni eque di concorrenza nella fornitura di servizi di assistenza a terra tra l'ente di gestione dell'aeroporto e i fornitori indipendenti di servizi di assistenza a terra. La Bulgaria dispone ora di due mesi per notificare alla Commissione le misure adottate al fine di adeguare la propria legislazione alla normativa UE; in caso contrario la Commissione può decidere di deferire le autorità bulgare alla Corte di giustizia dell'UE.
Trasporti marittimi: la Commissione chiede al PORTOGALLO di rendicontare le sue attività di monitoraggio
La Commissione ha chiesto al Portogallo di rendicontare i risultati delle attività di monitoraggio condotte dalla sua autorità marittima. La direttiva 2009/15/CE stabilisce disposizioni in merito al rapporto tra gli Stati membri e gli organismi cui affidano l'ispezione, le verifiche di controllo e la certificazione delle navi per assicurare la conformità alle convenzioni internazionali sulla salvaguardia della vita umana in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino. La direttiva stabilisce che ciascuno Stato membro deve monitorare gli organismi riconosciuti che agiscono a suo nome onde assicurare che espletino in modo efficace le funzioni loro affidate. In proposito, ciascuno Stato membro deve fornire con cadenza biennale agli altri Stati membri e alla Commissione una relazione sui risultati di queste attività di monitoraggio. A tutt'oggi il Portogallo non ha presentato alla Commissione dette relazioni. Poiché le ispezioni, le visite di controllo e la certificazione delle navi sono fondamentali per la sicurezza della vita umana in mare e per la prevenzione degli inquinamenti marini la Commissione ha deciso di inviare al Portogallo un parere motivato. Le autorità portoghesi dispongono di due mesi per notificare alla Commissione le misure adottate per ottemperare appieno all'obbligo di rendicontazione e verifica. Altrimenti la Commissione può decidere di deferire il Portogallo alla Corte di giustizia dell'UE.
Trasporti: la Commissione sollecita la SLOVENIA ad attuare correttamente le norme dell'UE sulle patenti di guida
La Commissione europea sollecita la Slovenia a recepire correttamente e attuare le norme europee in materia di patenti di guida, contenute nella direttiva 2006/126/CE. La Commissione ha identificato numerose carenze nel recepimento della direttiva. Tra esse si annovera la mancata definizione corretta di diverse categorie di patente di guida, soprattutto per assicurare che tali categorie definiscano il numero massimo di passeggeri per certi veicoli, oltre alla violazione dell'obbligo di rilasciare esclusivamente abilitazioni alla guida armonizzate come previsto dalla direttiva 2006/126/CE. La Commissione ha chiesto anche alle autorità slovene di recepire in modo corretto le norme relative al cambio di patente imponendo requisiti medici aggiuntivi. La Slovenia dovrebbe recepire le norme sul riconoscimento delle patenti di guida che sono soggette a limitazione in un altro Stato membro, nonché le disposizioni sulla residenza normale. La Slovenia dispone ora di due mesi per rispondere, in caso contrario la Commissione può decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.
Trasporti stradali: la Commissione chiede al LUSSEMBURGO di attuare la legislazione dell'UE sul telepedaggio
In data odierna la Commissione europea ha chiesto al Lussemburgo di conformare la sua legislazione nazionale alla decisione 2009/750/CE della Commissione sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio (SET) e dei relativi elementi tecnici. Il SET consentirà agli utenti di attraversare i sistemi di telepedaggio installati in tutta Europa usando un'unica apparecchiatura di bordo e firmando un contratto unico con il fornitore del SET riducendo così gli oneri amministrativi e operativi per i trasportatori su strada. Conformemente al quadro legislativo del SET gli Stati membri devono stabilire una procedura per la registrazione dei fornitori del SET sul loro territorio nonché istituire un registro nazionale di fornitori del SET. Poiché il Lussemburgo non ha ancora posto in atto le misure necessarie per l'effettivo stabilimento dei fornitori del SET, la Commissione ha deciso oggi di inviare alle autorità lussemburghesi un parere motivato. Il Lussemburgo ha due mesi di tempo per affrontare le questioni sollevate dalla Commissione; in caso contrario questa può deferire la questione alla Corte di giustizia dell'UE.
9. Salute e sicurezza alimentare
(Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)
Lettera complementare di costituzione in mora
La Commissione chiede all’Italia di attuare pienamente la decisione di bloccare la diffusione della Xylella fastidiosa
A seguito di un’epidemia di Xylella fastidiosa, uno dei fitobatteri più pericolosi al mondo, che causa una serie di malattie con impatto economico enorme per l’agricoltura italiana, la Commissione ha chiesto all’Italia di attuare pienamente la decisione (UE) 2015/789 e arrestare la diffusione della Xylella in Puglia, come pure nel resto del territorio italiano e dell'Unione europea. Una lettera complementare di costituzione in mora è stata inviata all’Italia in relazione agli obblighi del paese per quanto riguarda le misure di eradicazione, contenimento e controllo. La lettera complementare di costituzione in mora è stata inviata per tener conto della nuova decisione della Commissione 2016/764 (decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2016/764), del maggio 2016, che modifica la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2015/789 al fine di garantire un'efficace protezione del restante territorio dell'Unione attraverso l'ampliamento della zona di contenimento. Le autorità italiane hanno un mese di tempo per rispondere.
10. Fiscalità e unione doganale
(Per ulteriori informazioni: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)
Pareri motivati
Fiscalità: la Commissione chiede all'AUSTRIA di modificare le sue disposizioni di legge sul trattamento IVA delle vendite successive di opere d'arte
La Commissione ha chiesto all'Austria di modificare le sue norme sul regime di imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata alla rivendita di opere d'arte. I diritti di vendita successiva – che danno origine a quelli che sono comunemente noti quali "diritti di autore" – costituiscono un diritto di proprietà intellettuale che consente a un artista di ricevere una percentuale sul prezzo di vendita di un'opera d'arte quando è rivenduta. In Austria, sulla rivendita di opere d'arte viene imposta l'IVA. Non essendovi nessun rapporto contrattuale di nessun genere tra l'acquirente e l'artista la Commissione ritiene che tale disposizione configuri una violazione dell'articolo 2 della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE del Consiglio). Questa posizione è anche in linea con una sentenza della Corte di giustizia dell'UE (C-16/93, Tolsma) in base alla quale vi deve essere un rapporto giuridico tra il prestatore di un servizio e l'utente. Il 17 ottobre 2014 è stata inviata all'Austria una lettera di costituzione in mora. La richiesta si configura in un parere motivato. Se entro due mesi non si registrerà una reazione soddisfacente al parere motivato la Commissione potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia dell'UE.
Fiscalità: la Commissione chiede all'AUSTRIA di modificare certe disposizioni che prescrivono ai contribuenti non residenti di designare rappresentanti fiscali
La Commissione ha chiesto all'Austria di modificare le sue norme che prescrivono ai contribuenti non residenti di designare rappresentanti incaricati di amministrare le questioni fiscali per loro conto. Le persone residenti in Austria non sono tenute ad attenersi a tale legislazione. La Commissione ritiene che queste norme configurino un trattamento discriminatorio a motivo della nazionalità e siano contrarie al diritto alla libera circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone statuita dagli articoli 18, 21, 45, 56 e 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dagli articoli 4, 28, 36 e 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Il 31 marzo 2014 è stata inviata all'Austria una lettera di costituzione in mora. La richiesta si configura in un parere motivato. Se entro due mesi non si registrerà una reazione soddisfacente al parere motivato la Commissione potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia dell'UE.