giovedì 19 gennaio 2017

Europa ingenua: Recupero dei crediti TRANSEUROPEO

euro

Nuove norme che dovrebbero aiutare le imprese, in particolare le PMI, a recuperare i crediti da debitori in altri paesi dell’UE. Secondo la Commissione europea, ogni anno si perdono circa 600 milioni di euro a causa di procedure legali lunghe e costose che impediscono alle imprese di recuperare i crediti loro dovuti al di fuori del proprio paese di origine. Per questo, la Commissione propone l'Ordinanza Europea di Sequestro Conservativo (OESC) che potrebbe aiutare le imprese in un modo semplice ed efficace sotto il profilo dei costi per bloccare gli importi loro dovuti. Attualmente un’impresa che vanta crediti nei confronti di un partner commerciale in un altro paese dell’UE deve richiedere il blocco dell’importo a un tribunale nello Stato membro del partner commerciale, secondo le norme e le procedure locali. Ciò richiede un sostegno legale massiccio e oneroso, spesso troppo costoso, in particolare per le PMI. La nuova procedura sarà più rapida, più economica e più efficiente per i creditori. I tribunali avranno un massimo di 10 giorni per emanare un OESC e i debitori non saranno informati in anticipo in merito all’ordinanza di sequestro conservativo. Ciò garantisce che gli attivi non siano spostati o dilapidati e che restino disponibili per il rimborso.L’OESC emessa in uno Stato membro sarà riconosciuta in tutti gli altri Stati membri e saranno disponibili moduli standard, che manterranno basse le spese legali e di traduzione. 
La proposta non pare tuttavia tenere in considerazione due aspetti importanti: le lungaggini esasperanti di taluni sistemi burocratici (ad esempio quello italiano); ed il fatto che le imprese che si lanciano in operazioni transnazionali di un certo tipo, nella maggior parte dei casi, arrivano al momento del provvedimento del giudice con tutte le carte pronte per frustrare le aspettative del creditore, spogliandosi di tutto.

Per maggiori informazioni su come funziona l’OESC è disponibile una scheda informativa.