La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti per 30 milioni di € concessi dallo Stato italiano a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca nel contesto dell'emergenza Covid-19. Il regime è stato approvato in base al quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020.
La Commissione sostiene che la misura aiuterà le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di liquidità e a portare avanti le loro attività essenziali alla filiera alimentare in questi tempi difficili.
La misura italiana di sostegno
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo in
materia di aiuti di Stato, una misura di circa 30
milioni di € per sostenere le PMI nei settori dell'agricoltura e
della pesca colpiti dall'emergenza coronavirus. L'intervento mira a garantire alle
PMI attive in questi settori l'accesso agli strumenti
finanziari di cui hanno bisogno per coprire il loro fabbisogno immediato
di capitale circolante, aiutandole così a proseguire le loro attività.
Nell'ambito
del regime, il sostegno sarà concesso sotto forma di prestiti a tasso
zero da parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).
La
Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le
condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'importo
del prestito a tasso zero per impresa non supererà 30 000 € e i
contratti di prestito saranno firmati entro il 31 dicembre 2020.
La
Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e
proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo
3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Informazioni generali
La
Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati
membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme
sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto
dell'emergenza del coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti:
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino
a 100 000 € a un'impresa operante nel settore agricolo primario,
120 000 € a un'impresa operante nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e 800 000 € a un'impresa operante in qualsiasi altro
settore che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità.
Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o
garanzie su prestiti che coprono il 100 % del rischio fino al valore
nominale di 800 000 € per impresa, ad eccezione del settore agricolo
primario e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per cui si
applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 120 000 € per impresa;
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per
assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che
ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 %
del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a sopperire al
fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese con
tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono
aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di
esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale:
tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle
banche e non delle banche stesse e sono forniti orientamenti per ridurre
al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per
tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare
che il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile sul
mercato";
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al
fine di far fronte all'attuale crisi sanitaria, sotto forma di
sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un
sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri
di cooperazione tra Stati membri;
vii) sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova per
elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori
meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione) utili a
fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione
industriale: può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni
fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le
imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse
investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due
mesi dalla concessione dell'aiuto;
viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto
forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi
rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono
beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno
Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla
concessione dell'aiuto;
ix) sostegno
mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di
sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;
x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti alle
imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa
della pandemia di coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto
licenziare del personale.
Il
quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro
tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie
sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel
quadro. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di
sostegno concesse nell'ambito di tale quadro con le possibilità già
previste per concedere aiuti de minimis alle
imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell'arco di tre esercizi
finanziari per quelle che operano nel settore dell'agricoltura primaria,
di 30 000 € per quelle nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di
200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono
impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore
delle stesse imprese, limitandone l'importo a quanto necessario per
sopperire al fabbisogno effettivo.
Il
quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui
gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico
dell'emergenza del coronavirus, in linea con le norme dell'UE sugli
aiuti di Stato.
Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che
illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono
introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali
il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa
integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di
applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere
compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell'emergenza
del coronavirus o da essa direttamente causati.
Il
quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al
fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima
di tale data se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57185 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della
Commissione. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate
su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino
elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).