In relazione alle recenti operazioni avviate in Sardegna dalla Guardia di Finanza per l’installazione di apparati radar, si fa presente che alcune di queste verrebbero realízate in talune aree, quali Capo Sperone e Capo Pecora, che rientrano nella Rete europea denominata Natura 2000 (oltre che nella cosidetta Rete Ecologica Regionale). Tali aree sono qualificate Zone di protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. In particolare, l’articolo 6 di tale norma stabilisce un sistema di valutazioni obbligatorie, necessarie ogniqualvolta un progetto o piano sia passibile di avere effetti rilevanti su un sito della rete Natura 2000. Tale articololo, ai comí 3 e 4 stabilisce, in particolare, che qualsiasi piano, progetto, opera o attivita´umana non direttamente connessa o necessaria alla gestione del sito tutelato ma che possa avere incidenze significative su tale sito, debe essere sottoposta a una valutazione appropriata dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Solo in seguito ai risultati di tale valutazione di incidenza le autorità competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto, avendo quindi la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa.
Le disposizioni europee considerano, inoltre, fondamentale anche il previo parere dell’opinione pubblica interessata.
Sempre l’articolo 6 della Direttiva in esame si ocupa, inoltre, del caso in cui, nonostante la valutazione dell’incidenza sul sito abbia accertato effetti negativi, il piano o progetto debba comunque essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica. In tale caso la norma dispone che le autoriíta competenti adottino ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Le stesse autoritá sono oblígate a informare la Commissione Europea delle misure compensative adottate. Sempre il legislatore europeo avverte che se nel sito protetto in causa si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione Europea, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
A seguito delle verifiche effettuate dal mio Studio presso la Commissione UE, risulta che quest’ultima non é mai stata informata dalle competenti autorítá italiane e, sempre dalle informazioni in nostro possesso, non pare che queste ultime abbiano mai provveduto a svolgere le necessarie valutazioni di incidenza previste dalla legge.
Oltre a cio´occorre considerare quanto previsto in altra normativa internazionale quale, ad esempio, la Convenzione di Århus (firmata dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri nel 1998) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale che, dai dati a disposizione, risulta assolutamente inapplicata nel caso in esame.Si conclude dunque che, in relazione alle operazioni di installazione di apparati radar attualmente in corso in varie aree protette e zone di protezione speciale (quali capo Pecora e Capo Sperone) della Sardegna, si sia in presenza di palesi e gravi violazioni di legge.
Link utili
Commissione UE
Regione Sardegna